Mons. Joseph M. Bonnemain
Vicario Giudiziale, Dr. med., Dr. iur. can.
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Giudici diocesani
Casetti Christoph, lic. theol., Domherr
Lenherr Titus, Dr. iur. can.
Lichtleitner-Meier Thomas, lic. iur. can.
Lopez Kindler Augustinus, Msgr., Prof., Dr. phil., Dr. iur. can.
Piana Felix Chiarella Maria E., lic. iur. can.
Reber Urs, Dr. iur., Rechtsanwalt
Walser Markus, Dr. iur. can., lic. theol., Vicario generale della Diocesi di Vaduz
Difensore del vincolo e promotore di giustizia
Ötker Martin, lic. iur. can. e theol.
Segretariato
Kvacskay Tünde, Notaio
Ebnöther-Dobszay Csilla, Notaio
Schnoz Florentin, Notaio
MATRIMONIO E DICHIARAZIONE DI NULLITA’ MATRIMONIALE
I principi basilari dell’ordinamento matrimoniale presentano il matrimonio come un patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole (can. 1055 § 1). Le sue proprietà essenziali sono l’unità e l’indissolubilità (can. 1056). Tra due battezzati, poi, il patto coniugale è sacramento (can. 1055 § 2). Questa realtà matrimoniale sorge dal consenso delle parti, legittimamente manifestato, tra un uomo e una donna, giuridicamente abili. Il consenso è l’atto di volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio (can. 1057).
Dal patto coniugale sorge una realtà indissolubile che, se rato e consumato, non può essere sciolto da nessuna autorità umana (cf GIOVANNI PAOLO II, allocuzione agli uditori della Rota Romana, 21 gennaio 2000, n. 7). Esprime in modo chiaro questa realtà il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1640): «Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall’atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un’alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina».
Qualora tuttavia si presenti una situazione matrimoniale fallita, e «sorgano legittimamente dei dubbi sulla validità del matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza» (BENEDETTO XVI, es. ap. Sacramentum caritatis, n. 29). In tale orizzonte pastorale svolgono il loro ministero i Tribunali Ecclesiastici, offrendo ai fedeli un servizio per la ricerca della verità sulla loro situazione personale. Infatti, «lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione, questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia» (BENEDETTO XVI, allocuzione agli uditori della Rota Romana, 28 gennaio 2006).
Quando un Tribunale Ecclesiastico emette una sentenza sulla nullità o meno di un matrimonio, quindi, “dichiara” se dalla celebrazione del matrimonio è sorto o meno un vincolo valido. Per tale motivo, non esiste un “annullamento di matrimonio” (sebbene questo termine sia diffuso), essendo piuttosto presente una “dichiarazione di nullità”.
Documenti
Motivi per richiedere la sentenza di nullità matrimoniale
Come si svolge il processo di nullità matrimoniale
Questionario preparatorio alla consulenza canonica
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